Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA
Associazione per la Ricerca Medica Ippocrate-Rhazi

TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI – DURATA

ART. 1
Per iniziativa dei Fondatori (vedi Atto di Costituzione) è costituita ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile l’Associazione Scientifica denominata “ASSOCIAZIONE per la RICERCA MEDICA Ippocrate – Rhazi” siglabile ARM-IR”.


ART. 2
L’Associazione ha sede legale presso il Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” in Novara, alla via Solaroli 17, e più precisamente presso lo studio del dottor Ciro Isidoro. L’associazione ha inoltre una sede secondaria in Torino alla via Ada Marchesini Gobetti n° 10 presso l’abitazione del dottor Ciro Isidoro. La sede può essere trasferita ad altro indirizzo su proposta del Presidente e su delibera del Comitato dei Soci Fondatori.


ART. 3
L’Associazione ha i seguenti scopi:
a) promuovere ricerche e studi volti a chiarire le cause e i meccanismi che determinano le malattie nell’Uomo, con particolare riguardo alla patologia tumorale;
b) sovvenzionare la formazione e l’attività di ricerca di giovani scienziati, favorendone anche la partecipazione a corsi, seminari e congressi nazionali e internazionali. A questo scopo l’Associazione potrà istituire premi o borse di studio;
c) svolgere efficace opera di sensibilizzazione e di informazione riguardo la prevenzione e la cura delle malattie a tal fine organizzando seminari e dibattiti e sovvenzionando la redazione e la pubblicazione di opere di divulgazione scientifica.
Le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità dell’Associazione sono determinate e disciplinate dal Consiglio Scientifico. L’Associazione ha inoltre facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati che possono concorrere al raggiungimento degli scopi proposti.
L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi ai fini fiscali “ente non commerciale”, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR 22.12.1986, n° 917. E’ pertanto escluso l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi sociali.


ART. 4
L’Associazione ha durata illimitata. L’ estinzione dell’Associazione può essere disposta con voto unanime del Comitato dei Soci Fondatori. In tale evenienza il patrimonio verrà devoluto ad Associazione senza fini di lucro o Ente pubblico che persegua analoghi scopi sociali individuato dal Comitato dei Soci Fondatori con voto a maggioranza.


TITOLO II
PATRIMONIO

ART. 5

Il patrimonio dell’Associazione è costituito inizialmente da un fondo versato sul conto corrente (postale o bancario) intestato all’Associazione, così come precisato nell’atto costitutivo di cui il presente è parte integrante. Il predetto fondo è successivamente integrato dalle erogazioni, dai sussidi, dai contributi e dai beni mobili e immobili che verranno disposti a favore dell’Associazione da persone fisiche, Società ed Enti pubblici e privati.


TITOLO III
GESTIONE – AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

ART. 6
Sono organi sociali dell’Associazione:
a) Il comitato dei soci Fondatori
b) Il Consiglio Scientifico
c) Il Presidente dell’Associazione
d) Il Segretario Generale
e) Il Presidente Onorario
Le cariche di Presidente dell’Associazione, Segretario Generale e Presidente Onorario sono gratuite.


ART. 7
Il Comitato dei Soci Fondatori è composto dalle persone che hanno costituito l’Associazione e, successivamente, da altri membri che verranno cooptati su proposta del Presidente e tenuto conto dei criteri di ammissione precisati al Titolo IV. Il Comitato dei Soci Fondatori può conferire la carica di Presidente Onorario al componente che si è distinto per l’impegno scientifico o finanziario a sostegno dell’Associazione. Il Comitato dei Soci Fondatori si riunisce almeno due volte l’anno, entro il mese di Febbraio ed entro il mese di Dicembre, per discutere e approvare rispettivamente il programma delle attività e il bilancio di previsione ad inizio anno e la relazione finale sull’attività svolta e il bilancio a consuntivo a fine anno. La riunione è inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure su richiesta di un terzo dei componenti del Comitato dei Soci Fondatori. Le riunioni hanno validità deliberante se sono presenti almeno due terzi dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza fatta eccezione per la nomina di nuovi Fondatori e di modifiche dello Statuto per cui è richiesta l’unanimità. E’ ammesso il voto comunicato a mezzo di posta elettronica o fax.


ART. 8
Il Consiglio Scientifico è composto dai Soci Fondatori di comprovate competenze scientifiche e che sono professionalmente impegnati nell’insegnamento delle discipline scientifiche o nella ricerca in ambito bio-medico. Il Consiglio Scientifico nomina tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione e il Segretario Generale. Il Presidente e il Segretario Generale durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio scientifico, inoltre, nomina nel suo seno i membri delle commissioni operative cui è affidata l’organizzazione e la gestione delle attività che l’Associazione si propone. La composizione delle predette commissioni può essere integrata con un membro esterno al Consiglio Scientifico scelto in ragione di specifiche competenze scientifiche.


ART. 9
L’amministrazione del patrimonio dell’Associazione è demandata al Consiglio Scientifico che può eventualmente avvalersi anche della consulenza di esperti esterni. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il Segretario Generale assume anche le funzioni di Tesoriere ed ha il compito di redigere il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei Soci Fondatori per l’approvazione. Su delibera del Comitato dei Soci Fondatori il bilancio può essere sottoposto alla valutazione di un Revisore dei Conti all’uopo incaricato.


ART. 9
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato dei Soci Fondatori, del Consiglio Scientifico e delle Commissioni operative. Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Segretario Generale o ad uno dei membri del Consiglio Scientifico. Il Segretario Generale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.


TITOLO IV
SOCI

ART. 10
Sono previste le seguenti categorie di Soci:
1) Fondatori: sono coloro i quali hanno dato il loro contributo per la costituzione dell’Associazione. Sono anche coloro i quali sono ammessi successivamente come tali in ragione della contribuzione finanziaria a favore dell’Associazione.
2) Sostenitori: sono persone fisiche e giuridiche che intendono contribuire finanziariamente o che si impegnano fattivamente a titolo gratuito nelle attività scientifiche dell’Associazione.
Il Consiglio Scientifico determina annualmente l’entità della quota associativa relativamente alle su menzionate categorie. I nuovi Soci sono ammessi nella categoria di competenza su proposta del Presidente e su delibera del Comitato dei Soci Fondatori. La qualità di Socio, Fondatore o Sostenitore, si perde per recesso, estinzione, indegnità o grave violazione dello spirito e delle norme dello Statuto e per tutte le altre cause previste dalla legge.



TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 11
Per tutto quanto non espressamente previsto dall’atto costitutivo e dal presente Statuto, che ne fa parte integrante, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia, fra cui quelle del Capo II, del Titolo del Libro Primo del Codice Civile, e alla consuetudine.

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